Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno che ha come obiettivo quello di supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Già a fine estete, con il decreto Agosto (D.L. 104/2020), il Governo aveva deciso di riconoscere un’ulteriore mensilità – su domanda – ai
nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla norma, indipendentemente dal fatto che avessero già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio del Rem D.L. 34.
È tuttavia con l’articolo 14 del decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020 (il cd. decreto Ristori) che, a seguito delle nuove restrizioni anti-Covid, si è intervenuti nuovamente sul beneficio, di fatto, prolungandolo per altre due mensilità.
Le ulteriori due mensilità Rem previste dal Governo, dunque, verranno erogate in molti casi direttamente dall’Inps, senza cioè che sia necessario inoltrare una nuova richiesta. Non per tutti, però, il riconoscimento del Reddito di Emergenza avverrà d’ufficio.
In particolare, per quanto riguarda le mensilità Rem di novembre e dicembre 2020:
è riconosciuta l’erogazione d’ufficio di due ulteriori mensilità ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 (questi, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda);
devono presentare domanda per ottenere le due mensilità di Rem previste dal decreto Ristori tutti i nuclei familiari che fino ad ora non hanno richiesto il Reddito di Emergenza.
Chi deve presentare domanda per ottenere il Reddito di Emergenza può farlo a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.
La domanda deve essere presentata da uno dei componenti della famiglia, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. È pertanto necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ovvero una Dichiarazione Sostitutiva Unica ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Va ricordato, a tal proposito, che laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Inps si riserva la possibilità di verifica prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità autodichiarati in domanda saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se emersa successivamente, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
I requisiti utili per effettuare la richiesta di reddito di emergenza sono:
· Essere residenti in Italia;
· Avere un ISEE non superiore a 15.000 euro;
· Avere un patrimonio mobiliare riferita all’anno 2019 non superiore a 10.000 euro (incrementato di 5.000 euro per ogni persona successiva alla seconda con un massimo di 20.000 euro; incrementato di 5.000 euro per ogni disabile);
· Avere un reddito familiare riferito al mese di Settembre inferiore a:
In caso di reddito familiare inferiore alla soglia stabilita nel mese di riferimento, l’INPS erogherà la differenza spettante tra l’importo massimo ottenibile e quello percepito.
Il reddito di emergenza, infine, può essere richiesto esclusivamente da alcune tipologie di nucleo familiare, come specificato nella tabella sottostante:
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